TPL e daltonismo: facciamo chiarezza anche per gli autoferrotranvieri

La norma che governa la visita psicoattitudinale per gli autoferrotranvieri è il il Decreto n. 88 del 1999. L’allegato A del decreto dispone che le visite siano fatte “di preferenza” presso le Ferrovie dello Stato, che ci siano delle età ben precise alle quali fare dei richiami dopo la prima visita, per cui il decreto disegna due percorsi , il primo per l’ammissione al ruolo e il secondo per le verifiche durante il percorso lavorativo. Viene anche indicato che chi avesse più di quarant’anni, sarebbe ammesso alla prima visita con le caratteristiche del rinnovo.

Nella pagina 3 trovate la parte seconda, comma 2, che recita della necessità di riconoscere i colori (tra l’altro con le lane colorate, nemmeno i test scientifici di Ishihara o digitali).

Leggendo tutto il decreto, si capisce che:

Un esaminando alla prima visita con meno di quarant’anni, sarebbe soggetto alla visita medica secondo i dettami dell’allegato del decreto

Un esaminando alla prima visita con meno di quarant’anni e quelli alle visite di controllo di qualsiasi età, sarebbero soggetti al protocollo del Codice della strada,

Poiché il CdS non prevede controlli sul daltonismo, appare evidente il cortocircuito burocratico che esiste nell’applicazione del decreto e quindi la sua incostituzionalità, per effetto della discriminazione sull’età.

Ci muoveremo in tale direzione.

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